Pechino: spacciate per ”libertà religiosa” nuove misure di controllo del culto

Padre Bernardo Cervellera analizza le disposizioni, in vigore dal 1° marzo 2005


Fonte: www.zenit.org – 21 dicembre 2004


PECHINO/ROMA, martedì, 21 dicembre 2004 (ZENIT.org).- Nuove direttive del Governo cinese affermano di “garantire la libertà religiosa”, ma, al di là di qualche novità, si conferma in esse il controllo di persone, luoghi ed attività religiose e la nozione per cui, lungi dall’essere un diritto inalienabile, la libertà religiosa è una concessione statale.

Pubblicate il 18 dicembre dall’agenzia ufficiale cinese di notizie “Xinhua”, le nuove disposizioni annullano i regolamenti per l’amministrazione dei luoghi religiosi fissate nel 1994. Il 1° marzo prossimo entrerà in vigore il dettagliato elenco di 48 norme che Pechino ha preparato su persone, luoghi ed attività religiose.

A questo proposito, il missionario e giornalista esperto del contesto cinese padre Bernardo Cervellera ha diffuso questo lunedì un’analisi attraverso l’agenzia del Pontificio Istituto delle Missioni Straniere (PIME)
AsiaNews – di cui è direttore.

Il capitolo I della nuova normativa di Pechino afferma l’impegno dello Stato a “garantire la libertà religiosa, l’armonia fra le religioni e nella società”. Allo stesso modo, dichiara che in Cina nessuno deve essere discriminato per la sua fede o per il fatto di non averne una.

“Senza dare alcuna definizione di cos’è una religione – avverte il sacerdote –, si fissano i confini di tale libertà: ‘promuovere l’unità dello stato, la solidarietà del popolo, la stabilità della società’; seguire i principi delle tre autonomie (di gestione, di finanza, di organizzazione), senza sottomettersi al potere di paesi esteri (nb: il Vaticano, o meglio la Santa Sede è considerata un Paese estero)”.

Di seguito vengono citate le condizioni per aprire luoghi di culto, strutture educative ed attività religiose, per la quale è necessaria la registrazione presso gli uffici competenti.

“Un elemento nuovo di questi regolamenti è che essi stabiliscono l’iter burocratico in modo specifico, coinvolgendo i Governi locali, provinciali, nazionale” e “stabilendo termini di presentazione delle domande e delle risposte, che devono avvenire entro 30 giorni dalla domanda”.

“Tale iter si è reso necessario perché molte comunità protestanti non ufficiali si lamentano che le loro domande di registrazione non vengono accolte a priori”, ha sottolineato padre Cervellera.

Al riguardo il sacerdote ha sottolineato che la più grande “novità” dei regolamenti è la condanna dell’abuso di potere da parte delle autorità locali o dell’Ufficio per gli Affari Religiosi.

Secondo quanto ha spiegato padre Cervellera, si sono verificate confische di edifici, imposizione di tasse e detenzioni provocate soprattutto da interessi personali delle autorità che si appropriavano dei beni delle comunità religiose sotto la minaccia di embarghi ed arresti.

Con il nuovo testo legale, “se un incaricato ufficiale del governo per l’Ufficio Affari Religiosi, svolgendo il suo lavoro, abusa della sua autorità o la usa per scopi personali, commette un crimine punibile secondo la legge. Per azioni meno gravi, incorre in provvedimenti disciplinari e sanzioni” (n. 38 tradotto da “AsiaNews”).

“Con ciò non è che la libertà delle comunità sia migliorata: per ogni luogo, persona addetta al culto, attività occorre ottenere un permesso”, ha sottolineato il sacerdote.

Padre Cervellera ha poi portato un esempio: “per costruire un luogo di culto un gruppo deve chiedere il permesso al governo locale (xian); poi al governo superiore (shi); poi al governo provinciale (shen). Dopo di questo si può cominciare a costruire. Alla fine, prima di poter usare l’edificio, occorre che il governo dia il permesso. Intanto, l’Ufficio Affari Religiosi dovrà controllare che i luoghi seguano le leggi, le regole, la costituzione e deve controllare tutte le attività all’esterno e all’interno del gruppo” (cfr. nn. 13 – 19).

“Le comunità, come sempre, non devono influenzare l’educazione statale, possono pubblicare libri e produrre oggetti religiosi, ma smerciarli solo nei luoghi religiosi. Il che significa che esse non possono fare opera di diffusione del loro credo nella società”, ha constatato il sacerdote del PIME.

“L’ateismo di Stato, invece – come emerge anche dai nuovi regolamenti dell’Ufficio di Propaganda – può usare tutti i mezzi di comunicazione, le scuole, le librerie per ‘distruggere le superstizioni’ religiose. Pur essendo garantito ‘rispetto’ per credenti e non credenti, i credenti sono di fatto discriminati”, ha denunciato padre Cervellera.

“La massima discriminazione è che i credenti possono esercitare la libertà religiosa solo se registrati ufficialmente – ha specificato –. Per Pechino la libertà religiosa non è un diritto innato alla persona, ma è concessa dallo Stato”.

L’ultima parte delle nuove norme, dall’articolo 40 in poi, si riferisce alle sanzioni per chi svolge attività religiose senza permesso esplicito: confisca dei beni, sanzioni penali, demolizione dei luoghi di culto, espulsione di ogni servizio religioso.

“È interessante notare che in questo caso, i membri delle comunità non ufficiali o sotterranee vengono considerati alla stregua di ‘persone non religiose’ o ‘false’, che usano della religione per loro scopi o ‘guadagni illeciti’”, avverte il sacerdote.

Le nuove disposizioni contengono anche articoli specifici per Musulmani e Cattolici. Per i Musulmani si precisa che possono recarsi in pellegrinaggio all’estero solo attraverso le “organizzazioni nazionali per i fedeli musulmani” (n. 11), per evitare ogni contatto con gruppi fondamentalisti.

L’articolo 27, ha poi proseguito, riserva un trattamento speciale per i vescovi cattolici: “pur essendo responsabili di una diocesi – e quindi al livello provinciale – la loro registrazione deve avvenire presso l’Ufficio Nazionale per gli Affari Religiosi”.