Le linee-guida applicative della legge sulla procreazione medicalmente assistita

ROMA, 29 agosto 2004 (www.ZENIT.org).- Di seguito pubblichiamo per la rubrica di Bioetica l’intervento della dottoressa Claudia Navarini, docente della Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

Nel mese di agosto 2004 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana due decreti ministeriali riguardanti la legge 40 sulla Procreazione Medicalmente Assistita. Il primo, apparso sulla G.U. n. 191 del 16 agosto, è il Decreto 21 luglio 2004 recante le Linee-guida in materia di procreazione assistita  di cui già prima dell’approvazione definitiva da parte del Ministro della Salute si erano avute alcune anticipazioni (cfr. C. Navarini, Aborto selettivo: con quale diritto?  ; Fecondazione artificiale e selezione degli embrioni: un nodo etico decisivo). Il secondo decreto, apparso sulla G.U. n. 200 del 26 agosto, è il Decreto 4 agosto 2004 che riguarda le norme per la criopreservazione degli embrioni (Norme in materia di procreazione assistita ).


Le linee-guida non costituiscono, secondo quanto stabilito dalla legge, una modifica sostanziale della normativa, ma forniscono alcune precisazioni e approfondimenti. Il primo punto di cui si occupa il decreto è l’importanza e lo scopo della consulenza che deve precedere e accompagnare le coppie che si rivolgono ai centri di fecondazione assistita: esse vanno esortate a percorrere tutte le vie alternative possibili prima di ricorrere a procedure artificiali di fecondazione, tenendo presenti i rischi delle tecniche, le basse percentuali di successo, le implicazioni fisiche e psicologiche per la coppia e per i figli, gli oneri economici.


Segue un’estesa parte illustrativa delle diverse tecniche di fecondazione, con l’indicazione dettagliata delle fasi da seguire e delle procedure richieste per evitare errori e anomalie. In particolare, vengono stabiliti i criteri di reperimento e utilizzo degli ovociti: è consentito indurre ovulazioni multiple e prelevare un numero indefinito di ovociti, eventualmente congelarli e scongelarli, selezionarli prima della fecondazione. Dopo che i gameti vengono uniti, occorre verificare l’avvenuta fecondazione. Resta immutato il limite di tre embrioni realizzabili e trasferibili nelle vie genitali femminili.


Nella descrizione della GIFT (Gamete Intra-Fallopian Transfer) compare la preoccupante distinzione terminologica fra zigoti ed embrioni, che può aprire la strada ad un fraintendimento radicale, ovvero all’idea che molte norme in difesa dell’embrione contenute nella legge 40 (soprattutto il divieto di crioconservazione ordinaria degli embrioni, di qualunque forma clonazione umana e di sperimentazione sugli embrioni) non valgano per lo stadio di sviluppo umano unicellulare di zigote, il quale potrebbe di conseguenza essere manipolato, indagato, strumentalizzato o distrutto senza violare alcuna normativa.


Le disposizioni a tutela dell’embrione (relative all’art. 13 della legge 40) ribadiscono il divieto della diagnosi preimpianto a fini eugenetici, consentendo però l’analisi “osservazionale”, cioè al microscopio, degli embrioni prodotti e anche l’eventuale conseguente rinuncia all’impianto nel caso di “gravi anomalie irreversibili”. Il trasferimento in utero, osserva infatti il decreto, è “non coercibile”.


In definitiva, l’impianto degli embrioni fecondati in vitro può non avvenire, sia temporaneamente che in via definitiva, per alterazioni dello stato di salute della donna non prevedibili al momento della fecondazione (come già stabiliva la legge 40), per rinuncia della coppia o della donna dovuta a malformazioni morfologiche dell’embrione, per la mutata volontà della coppia o della donna all’impianto stesso, dal momento che l’impianto legislativo, pur volto all’obbligatorietà tendenziale di impianto di tutti gli embrioni “in grado di proseguire il loro sviluppo”, non prevede alcuna forma di sanzione per le pazienti che si oppongono al trasferimento in utero o che si rendono irreperibili, causando l’abbandono dei loro “figli allo stato embrionale” (cfr. Adriano Pessina, Un figlio non può essere ridotto soltanto a oggetto del desiderio, “Il Foglio”, 11 giugno 2004, inserto n. 3).


Il destino degli embrioni prodotti ma non impiantati va in tre possibili direzioni: quelli malformati verranno tenuti in coltura fino alla loro morte, quelli destinati ad un impianto successivo verranno congelati e conservati presso il centro di fecondazione assistita che li ha prodotti, e che dovrà informare prontamente i genitori/proprietari degli embrioni in “scadenza” (si ritiene infatti che dopo cinque anni un embrione in vitro non sia più impiantabile), mentre quelli dichiarati in stato di “abbandono” verranno crioconservati in modo centralizzato.


Di qui il decreto apparso il 26 agosto, che nomina Biobanca Nazionale per la criopreservazione degli embrioni “soli” l’Ospedale Maggiore di Milano, mentre l’Istituto Superiore di Sanità terrà il registro nazionale degli embrioni, nonché i contatti con i centri di riproduzione assistita e con la Biobanca. Si configura quindi un ulteriore accrescimento della già nutrita popolazione di embrioni prodotti e congelati prima dell’entrata in vigore della legge, e inevitabilmente anche un aumento degli embrioni in “abbandono”, cioè rifiutati dai legittimi “proprietari”.


Come ultima nota, vale la pena di sottolineare il tono che caratterizza tutto il testo delle linee-guida, e soprattutto la descrizione dei limiti alle tecniche di fecondazione, in supporto all’art. 14 della legge 40. È un tono asettico ed estremamente tecnico: l’embrione è sottoposto a continui e ripetuti controlli per assicurarne la “buona qualità”, con un rigore procedurale che ricorda molto i controlli di qualità cui va soggetta attualmente l’industria agro-alimentare. Né potrebbe essere diversamente, dal momento che l’embrione ottenuto in vitro viene di fatto ad essere un prodotto di un tecnica e non più solo e primariamente il frutto di un atto d’amore.


In questo contesto, per quanto legittimo e sincero possa essere il desiderio di un figlio – dunque inequivocabilmente di una persona – da parte delle coppie sterili, balza agli occhi quanto nelle tecnologie riproduttive risulti pressante la tentazione a considerare l’embrione, cioè proprio il figlio tanto sospirato, come una cosa, con tutti i possibili esiti aberranti che un simile atteggiamento può avere sulle relazioni famigliari, sull’identità personale e sull’equilibrio sociale.


Tale tentazione è insita nella fecondazione artificiale in quanto tale, pertanto non viene eliminata nemmeno dall’importante art.1 della legge 40 che riconosce nel concepito un soggetto di diritti, e lascia temere una lenta ma inesorabile erosione dei punti migliori della legge per scendere verso la logica “produttiva” e utilitarista che si cela dietro quanti si affannano in questi giorni a raccogliere firme per abrogare la normativa.


Resta tuttavia prezioso il fatto che tale riconoscimento sia stato compiuto e reso ufficiale da una legge, perché ciò rappresenta la premessa ineludibile affinché prima o poi sia accolta pienamente la verità sulla persona umana (cfr. C. Casini, La legge sulla fecondazione artificiale. Un primo passo nella giusta direzione, Cantagalli, Siena 2004, soprattutto pp. 47-50). In effetti, solo da tale premessa sono potute scaturire le disposizioni legislative che difendono la vita del concepito in provetta, traducendosi di fatto “in una diminuzione delle morti embrionali” (C. Mantovani, La Procreazione Medicalmente Assistita: alcune considerazioni dopo l’approvazione della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, “Cristianità”, 323, maggio-giugno 2004, p. 12). 


“Poiché, oggettivamente, vi è stata finora una realtà fattuale di ampia uccisione d’innocenti, qualsiasi restrizione è un bene parziale, rispetto al bene totale da perseguire, che è il divieto di ‘produrre’ persone umane. Non si tratta, in questo caso, di scegliere un male minore: questa sarebbe un’abdicazione al principio di non eligibilità di alcun male, neppure il minore. Si tratta, invece, di aver reso più piccolo un male, di aver ottenuto un bene minore: e, in quanto bene, legittimamente sceglibile” (ibidem).


Agenzia di notizie www.zenit.org – 29 agosto 2004