Gli LGBT vogliono arresti facili

Sintesi del DDL Zan
di Tommaso Scandroglio

E’ all’esame della Commissione giustizia della Camera il progetto di legge Zan sulla «violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere ». Se passerà, i reati connessi verranno puniti col carcere o con pesanti sanzioni fino a 6 mila euro, salvo aggravanti (Alessandro Zan – terzo da sinistra – al Pacs Day di Roma del 2005 – Foto Stefano Bolognini), si spalancherebbero le porte del carcere o si prospetterebbero pesanti sanzioni per chiunque osi criticare la galassia Lgbt, foss’anche citando Bibbia o Catechismo. Ed anche invocare la libertà di espressione varrebbe, ma fino ad un certo punto…

Nel momento in cui scriviamo è all’esame della Commissione giustizia della Camera il progetto di legge dal titolo «Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere», di cui primo firmatario è l’on. Alessandro Zan (Pd).
Al testo sono stati abbinati i progetti di legge di Laura Boldrini e Ivan Scalfarotto, entrambi Pd.
Probabilmente verrà abbinata anche la proposta della deputata Giusi Bartolozzi (Fi). Attualmente invece pare che segua un proprio iter parlamentare il disegno di legge della senatrice Alessandra Maiorino del M5S.

Divieto di critica. Allo stato attuale delle cose, pare che la proposta Zan sia quella più gettonata: come si legge nel titolo, intende intervenire su due articoli del Codice penale per estenderne la portata sanzionatoria.

Se passerà, in merito all’art. 604 bis, verranno puniti non solo gli atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, come accade già oggi, ma anche gli atti di violenza compiuti per motivi connessi all’orientamento sessuale (omosessualità) e all’«identità di genere» (transessualità). Parimenti per l’art. 604 ter, che prevede delle aggravanti per alcuni reati, se commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso: a queste, si aggiungeranno le finalità «omofobiche» e «transfobiche».

Se passasse questa legge, ad esempio, finirebbe in carcere (fino ad un anno e sei mesi) o dovrebbe sborsare sino a 6 mila euro colui il quale, anche parlando tra amici, affermasse che «l’omosessualità è contro natura», o, citando la Bibbia, qualificasse l’omosessualità come «grave depravazione» (Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1 Cor 6,9-10; 1 Tm 1,10) oppure dichiarasse che gli atti compiuti dagli omosessuali sono «intrinsecamente disordinati» e «contrari alla legge naturale» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2357). Relativamente alle aggravanti, possiamo citare il caso della diffamazione. Ad esempio, se in pubblico dicessi a Tizio: «Non mi piace e non condivido la tua omosessualità» è diffamazione con aggravante omofoba (un anno e mezzo di carcere o 1.500 euro). Al contrario, se la persona omosessuale mi dicesse: «Non mi piace e non condivido la tua eterosessualità» non è reato, è anzi un diritto: il diritto di parola.

I rilievi critici. Veniamo ai rilievi critici, riportando, almeno in parte, il giudizio della Commissione Affari Costituzionali, che censurò nel 2013 il D.D.L.Scalfarotto, in quanto incespicava nei medesimi errori presenti nel progetto Zan.

Primo rilievo: le persone omosessuali sono già tutelate sotto il profilo penale dal nostro ordinamento giuridico. Vedi i reati di omicidio, lesione, violenza privata, calunnia, diffamazione, etc. Non esiste nemmeno una situazione emergenziale, che possa giustificare tutele particolari. Infatti, l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell’Interno ci informa, nell’ultimo report, che sono solo due al mese le segnalazioni di atti e discorsi d’odio a danno di persone omosessuali e transessuali, che sfuggono ad un inquadramento penalistico e dunque non sono sanzionabili.

Seconda censura: l’indeterminatezza della fattispecie che comporta l’illecito. Manca cioè la descrizione precisa delle condotte, che potrebbero condurmi in carcere, e questo in contrasto con il principio di tipicità del reato. In altri termini il cittadino deve sapere con certezza, prima di porle in essere, quali condotte siano legittime e quali no. L’indeterminatezza invece consegna la nostra libertà nelle mani del giudice. E così l’affermazione «L’effusione in pubblico tra due persone omosessuali mi danno fastidio» potrebbe essere qualificata come reato da un giudice e da un altro giudice no. La questione diventa ancor più aleatoria, se ci riferiamo alle aggravanti  omofobiche». Una di queste fa riferimento all’odio legato a motivi omofobici o transfobici». Ma se Tizio dice all’amico Caio che non condivide la sua scelta di unirsi civilmente, come si fa a sapere se Tizio ha espresso questo suo giudizio perché odia Caio in quanto omosessuale o perché invece gli vuole bene e vuole distrarlo da una scelta che pensa che non lo renda felice? Inoltre, c’è un rischio aggiuntivo: ad esempio, in un colloquio di lavoro, Tizio non considera Caio adatto per una certa posizione professionale. Caio è omosessuale, ergo Tizio è “omofobo”. In breve, qualsiasi condotta o scelta, se compiuta da persona omosessuale, non potrà mai essere criticata, anche se non pertinente in nulla con il tema «omosessualità». C’è da aggiungere che la critica all’indeterminatezza della fattispecie è propria degli artt. 604 bis e ter e della legge Mancino: in queste normative risiede il peccato originale, che poi ritroviamo nella proposta Zan.

Terzo rilievo: si privilegia la condizione omosessuale in modo ingiustificato. Perché non estendere queste particolari tutele anche ad altri soggetti socialmente vulnerabili come persone anziane, disabili, obesi, disoccupati, etc.?

Una libertà condizionata. Spesso, per criticare questi disegni di legge che vogliono contrastare la cosiddetta omofobia, si fa appello alla libertà di espressione tutelata dall’art. 21 della Costituzione. Appellarsi alla libertà di espressione ha certamente una sua validità, però limitata. Cerchiamo di spiegarci meglio. La libertà di parola è garantita dal nostro ordinamento giuridico, ma trova in esso giusti limiti: pensiamo all’istigazione a commettere un reato anche a mezzo stampa, alla diffamazione, etc.

Allora bisogna interrogarsi su tale distinzione: se l’omosessualità e la transessualità sono condizioni che concorrono al bene comune, occorre tutelarle anche nei confronti di chi ne voglia parlare male. In tal caso ben venga la limitazione alla libertà di parola. Se, al contrario, non sono condizioni che contribuiscono al bene collettivo, è giusta la critica ad esse e alle relative condotte, ma, ovviamente, mai giustificato l’insulto alla dignità naturale della persona omosessuale.

 

Per: Radici cristiane del marzo 2020, https://www.radicicristiane.it/numeri/numero-151-marzo-2020/

Questo articolo ha un commento

  1. Rudy

    Non prevalebunt! Dovremo soffrire ma i tempi dell’intervento di Dio sono arrivati, ho molta fiducia.

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