Non pagano l’Ici tra gli altri gli immobili di proprietà di Stato, Regioni, degli enti locali, delle Camere di commercio e delle Asl. E poi ferrovie, impianti di risalita, fari e semafori, fabbricati adibiti ad usi culturali…
Proprietà di Stato e Regioni
Immobili destinati esclusivamente all’uso istituzionale posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli Enti Locali, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra gli enti precedenti, dalle Aziende sanitarie locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Ferrovie, ponti, fiere, torri dell’orologio e fortificazioni
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (E/1: stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei, metropolitane, ferrovie, impianti di risalita in genere; E/2: ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio; E/3: Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; E/4: Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili; E/5: fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze; E/6: fari, semafori, torri per rendere l’uso dell’orologio; E/7 – E/8: fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto; E/9: altri fabbricati non compresi nelle precedenti categorie del gruppo E;
Musei, biblioteche, archivi
I fabbricati con destinazione a usi culturali esenti dall’irpef e irpeg come musei, biblioteche, archivi, ecc.;
Esercizio del culto
I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze, quelli di proprietà della Santa Sede;
Stati esteri e organizzazioni internazionali
I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
Edifici inagibili o inabitabili
I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per attività assistenziali limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
Terreni agricoli in montagna o in collina
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
Attività sanitarie, didattiche e ricreative
Gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Da Avvenire On Line del 14 ottobre 2005