Il Norlevo rende i cattolici dei settari eversivi?

Passate le roventi polemiche sulla “pillola del giorno dopo”, con il dovuto
distacco, questo sembra essere alfine il giudizio da riservare ad alcuni aspetti della diatriba che sono stati particolarmente enfatizzati.
Uno tra gli altri, forse quello che ha avuto il maggior rilievo, è la rivendicazione dell’obiezione di coscienza per medici e farmacisti.

Apriti cielo: il solo proporre la questione ha fatto parlare di «invito, quasi
una intimidazione, a ignorare e violare la legge» (Miriam Mafai, “La Repubblica”
dell’1 novembre), o di rivendicazione del «diritto alla illegalità» (Mario Pirani, “La Repubblica” del 6 novembre), od altre espressioni analoghe di sorpresa e di sdegno, con naturalmente sotteso l’antico pregiudizio sul mancato senso dello Stato nei cristiani e la tornante insinuazione delle potenziali pericolosità, nella fede cristiana, di una secessione civile.

Le dimensioni ed il livello della reazione sorprendono innanzi tutto perché, se la memoria storica non ci tradisce, il tema dell’obiezione di coscienza è stato in
passato vessillo distintivo delle battaglie di certo mondo laico, in particolare
di quello politicamente assestato a sinistra.
Si pensi, per esempio, ad una materia in cui proprio la causa della tutela della
vita e del rifiuto della violenza (in altre parole della ragione del più forte), era
– come oggi – egualmente coinvolta: il riferimento è all’obiezione di coscienza al servizio militare.
Su questa linea, com’è noto, le ragioni laiche trovarono consonanze e solidarietà nel mondo dei credenti, permettendo finalmente di giungere alla famosa e storica legge del 1972.

È davvero singolare che, oggi, il tema dell’obiezione di coscienza non sia più fra le questioni di civiltà da agitare e tra le libertà civili da rivendicare, ma sia
divenuto addirittura un fatto eversivo.
Memoria corta o polemiche ad usum delphini?
A mente fredda, in ogni modo, giova qualche puntualizzazione a futura memoria.

Primo. Per tutti il rispetto delle legittime autorità e l’osservanza delle leggi costituiscono uno dei doveri che l’art. 2 della nostra Costituzione considera
come inderogabili.
Non a caso l’art. 54 Cost. precisa che «tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi».
Ma paradossalmente i credenti sono doppiamente vincolati nella fedeltà allo Stato: non solo, come ogni altro cittadino, per un dovere giuridico, cioè per un vincolo esterno; ma anche per un dovere morale, cioè per un vincolo interno.
Forse non si riflette mai abbastanza sul fatto che, per il credente, «dare a Cesare quel che è di Cesare» è un precetto propriamente etico-religioso, che lo vincola in interiore homine ad una raddoppiata fedeltà all’autorità civile.
Insinuare atteggiamenti intrinsecamente disubbidienti in chi professa la fede cristiana è quindi contro ogni evidenza.
Almeno fino a che Cesare rimane nell’ambito che è suo proprio.

Secondo. La richiesta fatta al legislatore civile di intervenire perché, dinnanzi al conflitto insorgente fra la norma esterna (contenuta nella legge) e la norma interna (della coscienza), sia riconosciuto al cittadino di potersi sottrarre ad un comportamento altrimenti dovuto, non è di per sé invito a violare la legge o rivendicazione del diritto all’illegalità.
Vale la pena di ricordare che l’obiezione di coscienza è istituto che ha
fondamento costituzionale, precisamente nella libertà di coscienza, e che di conseguenza la legge ordinaria ha soltanto la funzione di regolamentare, dinnanzi a concrete fattispecie, l’esercizio del relativo diritto.
D’altra parte chi, nel caso della “pillola del giorno dopo”, rivendica quel diritto, non si muove assolutamente contro l’ordinamento, ma semmai per un suo più rigoroso rispetto, giacché fino a prova contraria il diritto alla vita non solo è uno dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, ma è il logico presupposto di tutti gli altri.
Non a caso l’obiezione di coscienza del personale sanitario venne riconosciuta dalla legge n. 194 del 1978 sull’aborto (art. 9), in ragione della consapevolezza del legislatore di avere indebolito, permettendo in determinati casi l’interruzione volontaria della gravidanza, una garanzia costituzionale.
Cioè proprio quella garanzia costituzionale che lo stesso legislatore
formalmente teneva a ribadire nell’art. 1 della legge 194, affermando che lo Stato «tutela la vita umana dal suo inizio».

Terzo. A ben vedere, neppure nel caso dell’obiezione di coscienza che non abbia
un riconoscimento giuridico, che non abbia avuto una regolamentazione legislativa, si può correttamente parlare, da un punto di vista logico, di comportamento antigiuridico.
La posizione dell’obiettore di coscienza, infatti, è assai differente da quelle che si concretano in diverse forme di disubbidienza civile: come la resistenza passiva o, addirittura, la resistenza attiva.
Il resistente disubbidisce alla legge e si sottrae (o cerca di sottrarsi) alla
sanzione, misconoscendo la legittimità dell’ordinamento e contestando l’autorità.
L’obiettore non si sottrae alla sanzione, non si nasconde, non si dà alla macchia: accetta la sanzione in ragione di un più alto motivo.
Ma nella misura in cui l’accetta e, quindi, la subisce, mostra di riconoscere l’ordinamento e di obbedire all’autorità.

L’obiezione è sempre una testimonianza etica; essa ha sempre, comunque, il senso di non dare tutto per scontato, di non banalizzare atti e rapporti, di non accontentarsi di un “diritto delle regole”, ma di evocare la loro strumentale finalizzazione ai valori da salvaguardare.
Anche quando è eticamente infondata, l’obiezione costituisce comunque un pungolo per le coscienze ed un fattore di sensibilizzazione sociale.

Torna d’attualità per tutti, laici e cattolici, l’esempio di Thomas More, che
senza confondere politica e religione non rinunciò al primato della propria coscienza.

Fino a perdere la testa.

Giuseppe dalla Torre
Presidente dell’Unione giuristi cattolici italiani
(c) Avvenire, 15-11-2000