Etica e legislazione: compiuto un altro passo

Divieto di droga. Varato il disegno di legge che rivoluziona l’approccio agli stupefacenti. Basato su tre cardini: prevenzione, recupero, repressione. Molte le polemiche. Ecco cosa prevede. di Carlo Forquet

Fino a 500 milligrammi per la cocaina, 200 per l’eroina, 200 per metadone, morfina e oppio, 50 per l’anfetamina e le sostanze di sintesi, 250 per la cannabis (circa 8 spinelli) e i suoi derivati. Sono questi i nuovi limiti alla detenzione personale di droghe (oltre i quali scattano le sanzioni penali) previsti dal ddl approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre scorso.


Sotto queste quantità di principio attivo, scattano, come nell’attuale normativa, provvedimenti amministrativi, che vanno dalla sospensione di patente, passaporto, porto d’armi o anche del permesso di guidare un ciclomotore, all’invito a sottoporsi ad un programma educativo e riabilitativo in strutture pubbliche o private accreditate.


Drogarsi è illecito


Il disegno di legge, che nei prossimi mesi dovrà sottoporsi all’iter parlamentare, sancisce con maggiore certezza e criteri oggettivi il divieto al consumo di stupefacenti, prevedendo una linea di confine tra detenzione (che rappresenta un illecito amministrativo) e quella che invece si configura come reato penale.


Attualmente, infatti, questa differenziazione è affidata alla discrezionalità dei singoli giudici, con l’effetto di creare incongruenze e squilibri nella valutazione degli episodi da sanzionare.


La nuova legge, invece, fissa invece parametri certi, non facendo distinzioni tra sostanze cosiddette leggere e pesanti, considerate tutte pericolose per l’individuo che le assume e per la società.


“Lo Stato”, si legge nella relazione introduttiva al provvedimento, “non resta indifferente rispetto alla diffusione delle droghe e manifesta il suo giudizio negativo già nei confronti del semplice uso”. Ma prevede una gradualità nelle sanzioni da erogare, tutte orientate al pieno recupero della persona che si droga. Quindi, anche laddove vengano superate le quantità fissate per legge per l’uso personale, è previsto il reato di lieve entità e una serie di canali alternativi al carcere, come il lavoro di pubblica utilità, assoluta novità nel campo delle droghe. Ma anche se è disposta la custodia cautelare, questa può essere evitata iniziando un programma terapeutico in una struttura pubblica o comunità.


Il limite che consente la sospensione della pena e l’accesso ad un percorso riabilitativo viene, infatti, elevato dagli attuali quattro a sei anni, i periodi già passati in comunità da persone libere possono essere inseriti nel computo in presenza di condanna e, soprattutto, viene introdotto il meccanismo del reato continuato per tossicodipendenza in modo che individui già riabilitati non debbano tornare in carcere a causa di pene residue.


Sert e comunità


Anche i difficili rapporti tra enti pubblici e strutture private sono rivoluzionati. Le novità partono dal presupposto che il programma di riabilitazione ha sì implicazioni di carattere sanitario, ma non coincide esclusivamente con interventi di questo tipo. “E’ un qualcosa di più ampio che chiama in causa l’intera dimensione esistenziale”, è spiegato in calce al progetto, “per questo una comunità non può essere considerata alla stregua di una clinica privata, con gli stessi meccanismi di convenzione.


Si formerà, quindi, un nuovo albo regionale, al quale le strutture private di recupero potranno iscriversi se munite di determinate caratteristiche”. E queste ultime, finalmente, saranno autorizzate a certificare lo stato di tossicodipendenza, fino ad oggi prerogativa esclusiva dei sert.


Una novità non da poco: fin ad oggi, infatti, il non poter accogliere direttamente le persone con problemi di droga ha impedito un rapporto di pari dignità tra pubblico e privato, rendendo le comunità dipendenti dalle valutazioni e dagli orientamenti (anche politici) dei loro ‘concorrenti-controllori’.


L’articolo 120 del progetto governativo sancisce invece il diritto, per chiunque faccia uso di droghe, di rivolgersi a propria scelta ad entrambi per concordare e portare a termine un programma di riabilitazione. E il 122 bis dispone verifiche e controlli a cura del ministero della Salute, “…con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente seguiti e alla loro efficacia e risultati”.


Le stesse terapie a base di medicinali sostitutivi (metadone e altri, ndr) “devono essere erogate, se ritenute necessarie, attraverso modalità che tendano al pieno recupero clinico e psico-sociale della persona… in dosaggi decrescenti in ogni occasione possibile, con le finalità di promuovere la stabile astensione dalle sostanze illegali…”. Chi conosce da vicino i problemi legati all’uso di droghe sa il valore di questa impostazione.


Diverse ma uguali


Altro punto qualificante del ddl, certamente il principio base, quello che ha fatto più discutere sui media, è l’annullamento di ogni differenziazione, dal punto di vista dell’approccio per così dire giuridico, tra droghe “leggere” e “pesanti”: tra spinello ed eroina.


Secondo il sottosegretario del Welfare, Grazia Sestini, raggruppare tutte le droghe in due tabelle (anziché sei come è oggi) e stabilire che nella tabella 1, cioè in quella degli stupefacenti che fanno solo male, figurino anche hashish e marijuana, disconoscendone qualsiasi valore terapeutico, è aderire ad una precisa impostazione scientifica: “Capisco che qualcuno possa non condividere questa scelta. Ma noi crediamo, confortati da molte ricerche scientifiche, che anche l’uso di cannabis costituisca un danno. Riteniamo che chi fa uso anche saltuario di queste sostanze possa diventarne consumatore abituale, e che, in età adulta, possa trasformarsi in consumatore di ecstasy, cocaina, eroina”.


Sulla stessa lunghezza d’onda, Antonio Maria Costa, direttore dell’Agenzia contro la droga e il crimine dell’Onu. “La distinzione tra droghe cosiddette leggere e pesanti nelle Convenzioni delle Nazioni Unite non viene fatta, in quanto non è giustificabile dal punto di vista medico-legale”, spiega l’alto funzionario. “Tra le migliaia di sostanze stupefacenti esistenti al mondo, la valutazione avviene secondo la loro utilità o nocività. Quelle più diffuse, cocaina, eroina, marijuana e droghe sintetiche, hanno la caratteristica comune di non avere nessuna o quasi funzione terapeutica e di arrecare gravi danni alla salute e alla società”.


Una nuova via


Le pene previste per “chi importa, esporta, acquista o riceve a qualsiasi titolo o, comunque, detiene illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore ai parametri indicati” sono sostanzialmente invariate: la reclusione da sei a vent’anni contro gli otto/venti della legislazione in vigore.


Il disegno di legge, secondo i suoi estensori, si colloca al di fuori della contrapposizione tra antiproibizionismo e proibizionismo. “Il primo aggrava il dramma della droga, favorendone la più ampia diffusione, il secondo in sé non risolve nulla dal momento che la questione droga non può ridursi a un problema di diritto penale. Quella che il governo propone”, sostiene invece il vicepresidente del Consiglio Fini, “è una via diversa che, senza dimenticare il richiamo alle responsabilità derivante da un chiaro giudizio negativo sulla droga, investe nella prevenzione e spinge con tutta la forza possibile verso il recupero.


Senza dimenticare che una legge è un tassello importante ma non una bacchetta magica: si inserisce e, per certi versi, promuove una stategia più ampia, che intende coinvolgere le famiglie, il volontariato, le comunità, la scuola e i tanti giovani che vogliono essere aiutati a uscire da questa dipendenza”.


UNA LEGGE APERTA


“La legge Fini? Prima di criticarla bisogna leggerla bene…”; L’invito viene da Andrea Muccioli, responsabile della Comunità di San Patrignano, convinto che “non sia mai stata fatta una legge di tale apertura”.


Muccioli liquida la “solita galleria degli ideologizzati” e la “stupida contrapposizione ideologica” tra droghe leggere e pesanti: “è doveroso da parte dello Stato stabilire ciò che è pericoloso e ciò che non lo è. Le droghe sono vietate perché pericolose”.


Della legge, Andrea Muccioli cita il punto in cui “evita le ristrettezze eccessivamente punitive del carcere” a giovani per i quali vengono riconosciuti abusi di lieve entità, casi nei quali il giudice può destinare il ragazzo a servizi di pubblica utilità, “mettendolo a contatto con la concretezza di un mondo che non conosce”.


E ancora, il fatto che i periodi passati nelle comunità di recupero possono essere considerati come espiazione della pena scontata o che siano previsti cali di pena rilevanti nel caso di più reati. “Allora, dove sta tutta questa criminalizzazione”, si chiede il responsabile di San Patrignano.


“Metà degli adolescenti usa droga, che viene ricercata per lo sballo e questo, di per sé, è il problema”, aggiunge. Ma “la prevenzione si fa con l’educazione, quindi con i divieti ma soprattutto con i ‘sì’: bisognerà vedere se verranno messi a disposizione gli strumenti e le risorse educative necessarie”.


SIAMO D’ACCORDO


Secondo don Pierino Gelmini, responsabile della Comunità Incontro, il ddl governativo è “un progetto che pone dei principi anche morali, cambiando l’approccio alle tossicodipendenze”. Una legge, spiega il sacerdote, “non cambia il cuore di una persona, ma crea un costume sociale: stabilisce finalmente ciò che non si deve fare e le conseguenze in caso di violazioni. E prevede, soprattutto, una “grande azione di prevenzione e di recupero. Tutti i ragazzi devono potersi riabilitare, in istituzioni pubbliche o di volontariato”.


Un giudizio favorevole è espresso anche da don Benzi, presidente dell’Associazione Papa Giovanni XXIII: “Questa società non vuole considerare i danni
enormi che ogni droga causa sulla personalità di chi la assume.


Nell’età evolutiva, la droga distrugge la coscienza morale, danneggia la coscienza sociale, rende incapaci di assunzioni di responsabilità, elimina ogni identità. Si può dire che l’adolescente muore prima di nascere”.


C’E’ CHI DICE NO


Toni apocalittici da parte dei detrattori della legge. Per monsignor Vinicio Albanesi, della Comunità di Capodarco, la filosofia che sottende il provvedimento è quella di un padre autoritario che, non sapendo che pesci prendere con il figlio adolescente, lo prende a cinghiate”.


Achille Saletti, di Saman, denuncia “l’assoluta iniquità del ddl, invocando una sollevazione contro ‘un progetto liberticida e pericoloso’ e scagliandosi contro l’equiparazione tra sert e comunità’”. Più prudente don Ciotti: “Nella lotta alla droga”, spiega, “non bisogna partire dai problemi ma dai bisogni”.


La legge, secondo il sacerdote trascura gli ultimi, coloro che non hanno ancora deciso di smettere”. Giudizio negativo anche da don Mazzi, che insiste sulla necessità di “una seria prevenzione, altrimenti il resto non funzionerà mai”.


http://www.sanpatrignano.org/story.php?sid=1449