Cina: garantita libertá religiosa in filo spinato

Nuovi regolamenti per il controllo delle religioni


Le nuove linee-guida del governo dicono di “garantire la libertà religiosa”. Ma al di là di qualche novità viene confermato il controllo capillare di persone, luoghi e attività

di Bernardo Cervellera

Roma (AsiaNews) – Con un minuzioso elenco di 48 regole e norme il governo cinese ha reso pubblici i nuovi regolamenti sul personale, i luoghi, le attività religiose che saranno varate il 1 marzo 2005. Le nuove linee-guida, pubblicate su Xinhua il 18 dicembre scorso, cancelleranno i regolamenti per l’amministrazione dei luoghi religiosi, fissati nel ’94.
Il capitolo I afferma l’impegno dello stato a “garantire la libertà religiosa, l’armonia fra le religioni e nella società”. il testo afferma che in Cina nessuno deve essere discriminato per la sua fede o per la sua non fede. Senza dare  alcuna definizione di cos’è una religione, si fissano i confini ditale libertà: “promuovere l’unità dello stato, la solidarietà del popolo, la stabilità della società”; seguire i principi delle tre autonomie (di gestione, di finanza, di organizzazione), senza sottomettersi al potere di paesi esteri (nb: il Vaticano, o meglio la Santa Sede è considerata un paese estero).
Seguono poi tutte le condizioni in cui si possono aprire luoghi di culto, strutture educative, attività religiose. Per tutto ciò è necessaria la registrazione presso gli uffici competenti. Un elemento nuovo di questi regolamenti è che essi stabiliscono l’iter burocratico in modo specifico, coinvolgendo i governi locali, provinciali, nazionale, stabilendo termini di presentazione delle domande e delle risposte (che devono avvenire entro 30 giorni dalla domanda. Tale iter si è reso necessario perché molte comunità protestanti non ufficiali si lamentano che le loro domande di registrazione non vengono accolte a priori.
A questo proposito va sottolineato che la “novità” più grande dei regolamenti è la condanna di abusi di potere da parte dei responsabili locali o dell’Ufficio Affari Religiosi. Fino ad ora si erano verificati sequestri di edifici,  imposizione di tasse,  imprigionamenti mossi soprattutto da interessi personali delle autorità che incameravano i beni delle comunità, le tasse, minacciando confische e imprigionamenti. Ora, “se un incaricato ufficiale del governo per l’Ufficio Affari Religiosi, svolgendo il suo lavoro, abusa della sua autorità o la usa per scopi personali, commette un crimine punibile secondo la legge. Per azioni meno gravi, incorre in provvedimenti disciplinari e sanzioni” (n. 38).
Con ciò non è che la libertà delle comunità sia migliorata: per ogni luogo, persona addetta al culto, attività occorre ottenere un permesso. Per fare un esempio: per costruire un luogo di culto un gruppo deve chiedere il permesso al governo locale (xian); poi al governo superiore (shi); poi al governo provinciale (shen). Dopo di questo si può cominciare a costruire. Alla fine, prima di poter usare l’edificio, occorre che il governo dia il permesso. Intanto, l’Ufficio Affari Religiosi dovrà controllare che i luoghi seguano le leggi, le regole, la costituzione e deve controllare tutte le attività all’esterno e all’interno del gruppo. (cfr. nn. 13 – 19).
Per il resto, le comunità, come sempre, non devono influenzare l’educazione statale, possono pubblicare libri e produrre oggetti religiosi, ma smerciarli solo nei luoghi religiosi. Il che significa che esse non possono fare opera di diffusione del loro credo nella società. L’ateismo di stato, invece – come emerge anche dai nuovi regolamenti dell’Ufficio di Propaganda – può usare tutti i mezzi di comunicazione, le scuole, le librerie per “distruggere le superstizioni” religiose. Pur essendo garantito “rispetto” per credenti e non credenti, i credenti sono di fatto discriminati.
La massima discriminazione è che i credenti possono esercitare la libertà religiosa solo se registrati ufficialmente. Per Pechino la libertà religiosa non è un diritto innato alla persona, ma è concessa dallo stato. Alcune settimane fa mons. Giovanni Lajolo, della Segreteria di Stato vaticana, a una Conferenza sulla libertà religiosa si è proprio espresso in questo senso: “la libertà religiosa…. è previa ad ogni preciso riconoscimento da parte delle autorità statali,…la registrazione delle comunità religiose non può essere considerata come una condizione previa per godere di questa libertà”.
L’ultima parte dei nuovi regolamenti, dal n. 40 in poi, tratta proprio di tutte le sanzioni a cui vanno incontro coloro che svolgono attività religiose senza permesso: sequestro dei beni, multe, sanzioni penali, distruzione dei siti, radiazione da ogni incarico religioso. È interessante notare che in questo caso, i membri delle comunità non ufficiali o sotterranee vengono considerati alla stregua di “persone non religiose” o “false” , che usano della religione per loro scopi o “guadagni illeciti”.
Le citazioni dei nuovi regolamenti si riferiscono alla traduzione del testo a cura di AsiaNews.


AsiaNews 20 Dicembre 2004