Assassino bielorusso resta in Italia, Maria no

L’Italia ha rimpatriato Maria non un (presunto) assassino bielorusso


Ma la Cassazione è stata dura solo con la piccola Maria?



Sentenza della Cassazione: vietata l’estradizione in Bielorussia di Dimitriy D., presunto colpevole di omicidio, poiché le assicurazioni date dallo Stato richiedente «sono prive di ogni carattere di certezza circa la non applicazione della pena di morte» nei confronti dell’estradando, «perchè si basano su una semplice dichiarazione di intenti, tra l’altro proveniente da una procura della repubblica, cioè da un organo che svolge solo funzioni di accusa, dichiarazione che in ogni caso non impegna la volontà dello Stato». Risultato: Dimitriy è stato immediatamente scarcerato.
La Cassazione non considera «attendibili» le assicurazioni fornite dall’autorità di Minsk e così risponde un sonoro «no» alla Bielorussia che chiede il rimpatrio di un suo cittadino. L’estrema tutela che non è stata decisa per Maria, una bimba di dieci anni oggetto di violenza sessuale, vale per un uomo colpevole di omicidio, reato che nella Repubblica di Belarus viene punito anche con la pena di morte. Per fare restare in Italia Dimitry D., trentenne bielorusso di Minsk, si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza 33980 della sesta sezione penale: la Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo contro la decisione della Corte di Appello di Ancona che aveva dato il via libera alla domanda di estradizione avanzata dalla Procura del Tribunale di Minsk. I giudici della Repubblica di Belarus avevano assicurato che a Dimitry non sarebbe stata applicata la pena di morte, ma ai magistrati italiani di Cassazione, diversamente dai colleghi di appello, la garanzia non è parsa sufficiente. Non è bastato nemmeno che i due presunti complici siano già stati condannati rispettivamente a 9 e 15 anni di carcere. Dimitry era ricercato con l’accusa di omicidio volontario e verso di lui era stato spiccato un mandato di arresto internazionale. La Cassazione ha ricordato che, qualora – come in questo caso -, «manchi una regolamentazione convenzionale in materia estradizionale», si applica l’articolo 697 del codice di procedura penale, che vieta «la concessione dell’estradizione per l’estero nel caso in cui il reato sia punibile con la pena di morte secondo leggi dello Stato richiedente».
Per gli «ermellini» il fatto che la Bielorussia sia uno Stato dove è pervista la pena di morte ne fa uno Stato dove non si può estradare un presunto colpevole di omicidio. E siccome l’uomo non è stato ancora processato e non esiste la condanna la Cassazione ne ha ordinato anche l’immediata scarcerazione, a meno che non sia detenuto per altre cause. Dimitry può ringraziare lo Stato italiano che per lui ha fatto molto, certamente evitandogli, almeno per il momento, il carcere. Adesso, infatti le autorità di Minsk possono soltanto chiedere che Dimitry sia «punito in Italia per i reati commessi all’estero. Meglio di così a lui non poteva andare, visto che è evidente che non sono stati necessarie prove di forza per farlo rientrare in Bielorussia. Nel caso in esame, sottolineano i giudici di piazza Cavour, le assicurazioni date dallo Stato richiedente «sono prive di ogni carattere di certezza circa la non applicazione della pena di morte» nei confronti dell’estradando, «perchè si basano su una semplice dichiarazione di intenti, tra l’altro proveniente da una procura della repubblica, cioè da un organo che svolge solo funzioni di accusa, dichiarazione che in ogni caso non impegna la volontà dello Stato». Diversamente è andata per Maria, che è solo una bimba per la quale, è evidente, i diritti di veder rispettata la propria volontà non sono stati ritenuti validi.
«I criminali ce li teniamo e rimandiamo in Bielorussia solo le bambine?». È la polemica domanda che si pone il deputato dell’Idv Egidio Petrini, commentando la sentenza della Cassazione. Due giorni fa, Petrini con altri parlamentari ha costituito un comitato per «fare chiarezza» sulla vicenda della piccola bielorussa. «La decisione della Cassazione, che ha rifiutato l’estradizione di cittadini bielorussi arrestati in Italia per la mancanza di garanzie legali e di un trattato specifico tra i due paesi, mette ulteriormente in risalto la gravità di quanto accaduto nella vicenda della piccola Maria». Lo afferma la deputata di Forza Italia Stefania che fa parte del gruppo «trasversale» che intende impegnarsi sul caso della bambina restituita alla Bielorussia.
«Il nostro sistema – osserva l’ex ministro di Forza Italia – non consente di riconsegnare a Minsk persone accusate di gravi delitti, ma ha consentito di rimandare in patria, scortata dalla forza pubblica e con il placet del Governo italiano, una bambina che è stata violentata e che aveva chiesto all’Italia assistenza e protezione. La decisione della Suprema corte rende ancor più aberrante e incomprensibile quanto accaduto e impone al Governo di dare spiegazioni convincenti e cercare di rimediare al gravissimo danno che è stato arrecato ad una minore innocente e vittima di abusi».


Monica Bottino – IL GIORNALE 13 ottobre ’06