Il professor Gambino analizza la proposta di contratti di diritto privato
ROMA, martedì, 20 settembre 2005 (ZENIT.org)
Dopo la prolusione del Cardinale Camillo Ruini all'apertura dei lavori del Consiglio Permanente della CEI, si è riaperto in Italia il dibattito sulla famiglia, sulla sua centralità, anche nell'ordinamento costituzionale italiano e sull'eventualità che si possano regolamentare convivenze di tipo non matrimoniale.
Illustri giuristi come Giovanni Giacobbe, Preside della facoltà di Giurisprudenza della “Lumsa” (dalle pagine di “Avvenire”) e come Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte Costituzionale, hanno indicato rispettivamente, "di tutelare tali rapporti con contratti di diritto privato" e di riconoscere "alcuni singoli diritti individuali come il diritto all'abitazione o al risarcimento del danno in caso di morte del convivente".
ZENIT ha intervistato su questo tema Alberto Gambino, professore ordinario di Diritto Civile all'Università di Napoli "Parthenope", e docente di Filosofia del Diritto presso l'Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” nonché di Diritto privato nella nuova Università Europea di Roma.
Il presidente della CEI nel suo intervento ha bocciato i cosiddetti “PACS”, anche per la loro contrarietà alla Carta costituzionale italiana, che riconosce la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio". Lei, da giurista, che ne pensa?
Professor Gambino: In effetti, i c.d. Patti civili di solidarietà, sia nella legislazione francese, sia nelle proposte di legge attualmente depositate in Parlamento, da un punto di vista formale, si concretizzano in una forma di accordo solenne cui partecipa un pubblico ufficiale, cui segue perlopiù una registrazione civile. Questo riecheggia sostanzialmente la forma dell'atto matrimoniale, che, tipicamente, nel nostro ordinamento è il presupposto per la costituzione di veri e propri status giuridici. Ciò contravverrebbe decisamente alla centralità che i Costituenti vollero assegnare alla famiglia fondata sul matrimonio.
Ma i PACS sono inaccettabili solo per la "forma" simil-matrimoniale che assumono?
Professor Gambino: Non solo. Intanto tale rilevanza formale assumendo una forte accentuazione pubblicistica ha delle evidenti ripercussioni sul valore sociale dei PACS: i cittadini crederanno certamente di trovarsi davanti ad una forma alternativa al matrimonio, accessibile anche da chi non abbia i requisiti per sposarsi. Inoltre, dal punto di vista della disciplina sostanziale, i PACS, incidono sulla disciplina tributaria e previdenziale. Ciò attiva inevitabilmente maggiori oneri in capo allo Stato con un evidente scivolamento delle politiche fiscali a favore delle famiglie legittime, che sarebbero trattate allo stesso modo delle convivenze di tipo non matrimoniale.
In questo caso, la violazione della norma costituzionale si verificherebbe attraverso l’introduzione nel nostro ordinamento di effetti giuridici che finirebbero con l'adulterare il modello e la centralità della famiglia di rango costituzionale. Aggiungo che la Costituzione italiana ha anche una previsione chiarissima all'articolo 31: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi (…)”. Questa realtà non è, dunque, superabile se non con una modifica della Costituzione.
Il Cardinale Ruini, tuttavia, ha affermato che per le "unioni che abbiano desiderio o bisogno di dare una protezione giuridica esiste anzitutto la strada del diritto comune, assai ampia e adattabile alle diverse situazioni".
Professor Gambino: Certamente la via del diritto comune, cioè del diritto privato, è sempre percorribile per regolamentare in particolare gli aspetti patrimoniali delle c.d. "unioni di fatto".
Questo significa che la legge potrebbe prevedere un contratto di diritto privato che valga come schema di riferimento per le coppie conviventi non sposate?
Professor Gambino: Questa mi pare la soluzione indicata dal professor Giacobbe. In effetti, ad oggi i rapporti di convivenza "di fatto" sono perlopiù valutati dalla giurisprudenza italiana alla stregua di obbligazioni naturali, cioè come se fossero obblighi sociali, rimessi alla spontaneità delle parti, senza dunque possibilità di produrre veri e propri vincoli giuridici, né di attivare una tutela giurisdizionale in caso di loro violazione.
Cosa cambierebbe con l'introduzione da parte del legislatore di un contratto specifico?
Professor Gambino: Con la predisposizione di una legge che delinea un nuovo contratto tipico, la ragione economico-sociale del contratto sarà chiarita una volta per tutte e dunque verrà ritenuta valida dall’ordinamento. La previsione espressa di un "tipo" contrattuale ad hoc comporterà che i rapporti di convivenza verranno disciplinati convenzionalmente dalle parti, assegnando loro diritti e obblighi reciproci.
E' realistico che si giunga a questa soluzione normativa in Italia?
Professor Gambino: Attualmente pendono in Parlamento alcune proposte di legge presentate da parlamentari della sinistra italiana, che ripercorrono più che altro il modello dei PACS. Tuttavia, recentemente, il leader di una forza moderata del centrosinistra, l'onorevole Francesco Rutelli della “Margherita”, ha proposto di abbandonare la via dei PACS francesi per coltivare piuttosto la strada italiana dei CCS, Contratti di Convivenza Solidale di diritto privato, appunto. Su questa proposta potrebbero convergere parlamentari ex popolari, oggi nel centrosinistra, nonché settori del centrodestra.
Una sorta di riedizione della maggioranza che in Italia ha approvato la legge sulla fecondazione assistita?
Professor Gambino: Può essere... Sui temi come la vita o la famiglia ciascun politico, se ci crede davvero, deve impegnarsi fino in fondo, anche in forte dialettica con la sua parte politica.
Che differenza avrebbe il CCS rispetto ai PACS?
Professor Gambino: Intanto, dal punto di vista formale, il CCS, a differenza dei PACS, avrebbe natura privata e non pubblica, senza dunque impegnare lo Stato ad un riconoscimento per così dire istituzionale di rapporti di convivenza di tipo non familiare. Inoltre, per sua natura giuridica, il CCS, a differenza dei PACS, non incide sulla disciplina tributaria e previdenziale. Tra l'altro il contratto di diritto privato è, per sua natura, un mezzo elastico e malleabile che si plasma perfettamente alle reali esigenze dei conviventi, i quali possono prevedere liberamente le regole più adatte per dare una disciplina giuridica ai propri rapporti patrimoniali, senza la rigidità di patti imposti per legge
Quale sarebbe il contenuto del CCS?
Professor Gambino: Dal Contratto di Convivenza Solidale potranno discendere mutua assistenza, con beni e coabitazione in comune. Si tratta di diritti e obblighi a contenuto esclusivamente patrimoniale come l’obbligo di mantenimento e di partecipazione alle spese comuni. Si potrebbe anche prevedere una gestione dei beni in comunione ordinaria e la possibilità di disporre, nei limiti della quota disponibile (senza dunque lesione dei diritti ereditari riservati per legge ai successori legittimi), una parte dell’eredità al convivente sopravvivente.
Che cosa invece non si potrebbe stipulare con i CCS?
Professor Gambino: Non potrebbero introdursi diritti produttivi di effetti che entrino in competizione con l’istituto familiare come una deroga ai diritti dei successori legittimi o l’attribuzione della pensione di reversibilità, a meno che non abbia stretto carattere di assicurazione a carico del convivente. Sono i limiti costituzionali, già descritti, ad impedire che vi siano forme di convivenza che, entrando in competizione con la famiglia, diano luogo ad effetti equivalenti come la soggettività fiscale e previdenziale, con aggravio degli oneri dello Stato, oppure l'assimilazione agli status familiari e successori propri delle coppie sposate.
Il Presidente della CEI aggiunge che per "ulteriori esigenze, specifiche e realmente fondate" potrebbero prevedersi eventuali norme "nell'ambito dei diritti e dei doveri delle persone".
Professor Gambino: Certamente insieme alla soluzione dei CCS, lo stesso legislatore potrebbe introdurre fattispecie specifiche che esemplifichino alcuni diritti inviolabili. In questo senso, già la giurisprudenza italiana ha riconosciuto alcuni diritti soggettivi che spettano alla persona in quanto tale, anche in assenza di un legame matrimoniale, come il diritto all'abitazione o il diritto al risarcimento per morte del convivente. Come ha affermato il professor Mirabelli questi diritti trovano giustificazione e meritano tutela.
Qualcuno afferma che, tuttavia, queste soluzioni non risolverebbero il problema dei figli nati fuori dal matrimonio.
Professor Gambino: Chi afferma questo non conosce l'ordinamento italiano oppure lo dice in maniera strumentale. Nessuna legge in materia di unioni di fatto potrà affrontare questo tema, non potendolo fare, né essendo in alcun modo necessario. Infatti, è solo il caso di ricordare che i diritti dei figli nati fuori del matrimonio sono riconosciuti direttamente dall’art. 30 della Costituzione ed hanno ricevuto piena tutela da parte del nostro ordinamento con l’equiparazione ai figli legittimi.
Codice: ZI05092008
Data pubblicazione: 2005-09-20
Da Zenit.org del 20 settembre 2005
Postato il Venerdì, 30 settembre @ 00:00:00 CEST di billitatini