Omofobia: la Camera boccia il ”testo Concia”

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Omofobia: la Camera affossa il "testo Concia"

L’Aula della Camera ha "affossato" il testo Concia sull’omofobia. L’Assemblea di Montecitorio ha infatti approvato la questione pregiudiziale di costituzionalità avanzata dall’Udc anche con i voti del Pdl e della Lega. Pd e Idv hanno votato contro. La questione pregiudiziale dell’Udc è stata approvata con 285 voti a favore, 222 contrari e 13 astensioni… Roma, 13 ott. (Apcom) – L\’Aula della Camera ha \’bocciato\’ la legge sull\’omofobia. La maggioranza ha approvato la pregiudiziale di costituzionalità presentata dall\’Udc al testo sull\’omofobia. Non si procederà quindi all\’esame del provvedimento che inseriva tra le aggravanti i fatti commessi "per finalità inerenti all\’orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato". La maggioranza insieme all\’Udc aveva chiesto un rinvio in Commissione di un testo che raccoglieva parecchie perplessità e in Comitato dei nove si era raggiunto un accordo in questo senso. Tuttavia, una volta in Aula, il Pdl ha cambiato idea e ha votato per il proseguimento dell\’esame e l\’immediata votazione della pregiudiziale di costituzionalità. Nel corso della discussione, la maggioranza era stata battuta in Aula alla Camera sulla richiesta di rinviare il testo in Commissione. La proposta portata in Aula dal presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, è stata infatti bocciata. "Se il Pd avesse votato con noi il rinvio in Commissione probabilmente in poco tempo avremmo riportato in Aula un testo condiviso e non una bandiera politica come voi volevate fare", ha sottolineato Italo Bocchino, vicepresidente dei deputati Pdl. "La disposizione – si legge nella questione pregiudiziale a prima firma di Michele Vietti approvata dall\’Aula – viola il principio di uguaglianza sancito dall\’articolo 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza in quanto l\’inserimento tra le circostanze aggravanti comuni previste dall\’articolo 61 del codice penale della circostanza di aver commesso il fatto per finalità inerenti all\’orientamento sessuale ricomprende qualunque orientamento ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo ecc.". Inoltre per la pregiudiziale di costituzionalità "non essendo possibile accertare nell\’interiorità dell\’animo l\’autentico movente che spinge alla violenza, ne conseguirebbe che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court". Il testo Concia inoltre, secondo la pregiudiziale approvata, "si pone in contrasto con l\’articolo 25 della Costituzione in quanto in assenza di una nozione di orientamento sessuale la circostanza aggravante, nella parte in cui dà rilevanza all\’orientamento sessuale, viola il principio di tassatività della fattispecie penale". La pregiudiziale, come già fatto dalla commissione Affari Costituzionali nel parere condizionato al testo Concia, evidenzia come "del termine \’orientamento sessuale\’ non sia data una definizione, né sia rinvenibile nell\’ordinamento penale. Il termine è estremamente generico in quanto può indicare fenomeni specifici come l\’omosessualità oppure, più in generale, ogni \’tendenza sessuale\’ comprendendo anche incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, masochismo e qualsiasi altro genere di scelta sessuale, che nulla ha a che vedere con l\’omosessualità".